Art. 11.
(Attività investigativa).

      1. Per l'espletamento di determinati accertamenti che si rendano necessari durante la fase dibattimentale del processo penale, sia in primo grado sia in appello,

 

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l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolge il dibattimento può incaricare un investigatore privato di svolgere indagini. L'investigatore privato incaricato è equiparato, a tutti gli effetti, a un consulente tecnico d'ufficio.
      2. L'investigatore privato può raccogliere dichiarazioni anche con l'uso di apparecchiature elettromagnetiche. Gli strumenti tecnici e i supporti magnetici devono essere catalogati presso le competenti questure prima di essere utilizzati.